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Decreto ingiuntivo: cosa c’è da sapere?

decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice, che viene emesso su richiesta del creditore all’esito di un procedimento c.d. monitorio, che permette al creditore di recuperare il proprio credito in tempi relativamente brevi rispetto a quanto accadrebbe tramite l’instaurazione di un procedimento ordinario di cognizione. 

Condizione richiesta per l’ottenimento del decreto è la presenza di un documento scritto che potrebbe essere una cambiale, una fattura, ecc., in grado di dare una prova, seppur sommaria, del credito di chi agisce e ottenere dal Giudice un decreto (per l’appunto ingiuntivo) con il quale ingiungere al debitore il pagamento del dovuto entro il termine di 40 giorni o anche immediatamente qualora del credito ci sia un riconoscimento scritto effettuato dal debitore. In ogni caso, il debitore potrà opporsi al decreto nel detto termine di 40 giorni promuovendo un giudizio con l’assistenza di un avvocato avanti il Tribunale competente con il quale far valere le sue ragioni e indicare i motivi per i quali non ritiene dovuto il pagamento.

Decorso tale termine senza che il debitore promuova questo giudizio, detto di opposizione, il decreto verrà dichiarato definitivo dal Tribunale e non più opponibile e il debitore non potrà opporre alcuna eccezione nel merito al pagamento dell’importo con lo stesso ingiunto.

Decreto ingiuntivo: di cosa si tratta

Si è detto che colui che propone la domanda deve far valere un credito da intendersi nel senso ampio del termine, ossia ogni diritto a un’altrui prestazione. Con il procedimento per ingiunzione, quindi, si può ottenere:

  • una somma di denaro liquida;
  • una determinata quantità di cose fungibili;
  • la consegna di cosa mobile determinata.

Al contrario, tramite un decreto ingiuntivo non si può:

  • ottenere l’esecuzione coattiva di obblighi di fare e di non fare;
  • ottenere l’esecuzione coattiva di obblighi di rilascio di cose immobili;
  • ottenere la soddisfazione di crediti aventi ad oggetto quantità non determinate di denaro o di altre cose mobili fungibili.

In ogni caso, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile, e fondato su prova scritta (ai sensi dell’art. 634 c.p.c.).

Il credito è certo quando non vi è alcuna controversia circa la sua esistenza, è liquido quando è precisato nel suo importo, o comunque determinabile mediante un calcolo matematico o grazie a elementi desumibili ed è esigibile nel caso in cui il diritto di credito sia scaduto e non sia sottoposto a condizioni o termini.     

La prova scritta è necessaria poiché, come già anticipato, nella prima fase del procedimento non vi è contraddittorio e, pertanto, solo tramite un documento fisicamente e materialmente percepibile è possibile offrire al Giudice un principio di prova circa la reale esistenza del credito e del diritto.

L’art. 634 c.p.c. indica quali sono le prove scritte ritenute ammissibili dal legislatore.

I documenti che occorre depositare con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo al giudice possono esservi fatture, riconoscimenti del debito o di pagamenti (anche effettuati tramite lo scambio di e-mail o pec, o scritture private), titoli di credito, scritture contabili, verbali di assemblee condominiali, contratti sottoscritti dal debitore, scritture private siglate dal debitore, etc.

Si ritiene, sulla base del detto articolo, che abbiano efficacia probatoria anche i seguenti mezzi:

  1. lo scritto proveniente da un terzo;
  2. le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata provenienti dal debitore anche se non ancora riconosciute (salva la possibilità di disconoscerle nella fase di opposizione) (art. 643, comma 1, c.p.c.);
  3. i telegrammi e le scritture private anche in mancanza dei requisiti previsti dal Codice Civile (art. 634, comma 1, c.p.c.);
  4. gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate nelle forme di legge e regolarmente tenute, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro e per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano attività commerciale, non solo nei confronti di un altro imprenditore, ma anche nei confronti di chi non è imprenditore (art. 634, comma 2, c.p.c.)
  5. gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute secondo quanto prescritto per tali scritture (art. 634, comma 3, c.p.c.);
  6. i libri e i registri della Pubblica Amministrazione, qualora un funzionario autorizzato o un notaio ne abbiano attestato la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti, per i crediti di Stato o di altri enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato (art. 635, comma 1, c.p.c.);
  7. gli accertamenti eseguiti dall’Ispettorato del Lavoro per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali o assistenziali (art. 635, comma 2, c.p.c.).

A cosa serve il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo, conosciuto solitamente anche come ingiunzione di pagamento o provvedimento monitorio, di norma preceduto da una lettera monitoria inviata dal legale al debitore con la quale si intima il pagamento dell’importo dovuto entro un certo termine, viene richiesto successivamente al Giudice nell’ipotesi in cui il debitore non paghi e serve per ottenere in modo veloce, funzionale e più economico rispetto ad un ordinario giudizio civile il pagamento del proprio credito da parte del debitore.

Questa procedura consente al creditore di ottenere un titolo che viene detto “esecutivo” e che gli permetterà, sempre tramite l’attività svolta dall’avvocato, di recuperare il proprio credito con azioni esecutive nei confronti del debitore e del suo patrimonio (si pensi al pignoramento di beni mobili, di crediti presso gli istituti bancari o dello stipendio presso il datore di lavoro, o al pignoramento dell’abitazione o di immobili di proprietà del debitore, c.d. immobiliare).

Come si può richiedere

Il decreto ingiuntivo può essere richiesto al Tribunale competente (Giudice di Pace o Tribunale) a seconda dell’importo del debito tramite l’ausilio e l’attività professionale svolta dall’avvocato che redige un ricorso con allegata documentazione comprovante il credito che depositerà in Tribunale.

Si tratta di una procedura che non prevede, nella prima fase, l’intervento del debitore perché il Giudice – esaminato il ricorso e le prove scritte con lo stesso prodotte – se ritiene che vi siano i presupposti previsti ex lege, emetterà il decreto ingiuntivo che verrà poi notificato a cura dell’avvocato alla parte debitrice.

Il debitore, quindi, potrà decidere a) di pagare il debito oltre alle spese della procedura liquidate dal Giudice nel decreto; b) opporsi al decreto instaurando un normale giudizio civile o c) di non pagare.

Nel primo caso, il creditore recupererà quanto a lui dovuto risolvendo, così, il suo problema.

Nel secondo caso, il creditore dovrà costituirsi in giudizio argomentando in merito alle eccezioni sollevate dal debitore per giustificare il mancato pagamento (attività giudiziale di competenza dell’avvocato) e attendere l’esito del giudizio per veder riconosciuto, parzialmente riconosciuto o non accertato il credito azionato con il decreto ingiuntivo.

Nell’ultima ipotesi, qualora il debitore non provveda al pagamento del debito ma non faccia opposizione nel termine di legge, il decreto ingiuntivo sarà dichiarato esecutivo dal Giudice (quindi, in pratica, definitivo) e, sulla base dello stesso, si potranno iniziare le azioni esecutive sopra descritte per aggredire il patrimonio del debitore o crediti dal medesimo vantati verso terzi fino al totale pagamento del dovuto.

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